di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE
REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE ED IL MINISTRO PER IL TURISMO
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n.
394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico suddetto,
e successive modifiche ed integrazioni, a norma dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare
l'art. 5;
Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed
esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica
italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli
Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di
Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni
comuni, di seguito indicato: «Accordo di Schengen»; b) dell'accordo di
adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990
di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, di seguito
indicata: «Convenzione di applicazione», con allegate due dichiarazioni
unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il
relativo atto finale, con annessi all'atto finale, il processo verbale
e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in
occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la
dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di
adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli
2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b), firmati a Parigi il 27
novembre 1990;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed esecuzione
del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione Europea,
i Trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti
connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre
1997, e del Protocollo allegato denominato «acquis» di Schengen;
Vista la legge 8 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione
del Trattato di Lisbona; Vista la direttiva del Ministero dell'interno
di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che l'
«acquis» di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo, si
applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di Schengen;
Considerato quanto previsto dal Regolamento CE n. 810/2009 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un
codice comunitario dei visti (di seguito indicato come «Codice Visti»);
Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n. II
del Regolamento (CE) 539/2001 del 15 marzo 2001 e successive modifiche
ed integrazioni sono autorizzati a soggiornare in esenzione
dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, ad eccezione di ingressi
motivati da cure mediche o dall'esercizio di un'attivita' remunerata;
Considerato che, in base all'art. 21 della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, i cittadini dei Paesi terzi titolari di uno
dei documenti di soggiorno di cui all'allegato 22 del manuale istituito
ai sensi del codice comune delle frontiere e dell'allegato 2 del
manuale per il trattamento delle domande di visto, istituito ai sensi
del Codice Visti, sono autorizzati, in forza di tali documenti a fare
ingresso ed a soggiornare, fino a 90 giorni, in esenzione dall'obbligo
del visto per tutte le tipologie d'ingresso individuate dall'art. 1 del
presente Decreto; Considerato che: 1) i visti d'ingresso previsti dagli
articoli 24 e 26 del Codice Visti sono denominati «visti schengen
uniformi», di seguito indicati: «V.S.U.», e si dividono in: visti di
«tipo A», per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il
transito nelle zone internazionali degli aeroporti; visti di «tipo C»,
per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validita' massima di
novanta giorni; 2) i visti suddetti possono essere limitati nella
validita' territoriale, ai sensi dell'art. 25 del Codice Visti,
assumendo la denominazione di visti a «validita' territoriale
limitata», di seguito indicati: «V.T.L.»; 3) i visti d'ingresso
previsti dall'art. 18 della Convenzione di applicazione, cosi' come
modificata dal Regolamento n. 265/2010 sono denominati «visti
nazionali», di seguito indicati: «V.N.», e che tali visti di lunga
durata, di «tipo D», hanno validita' superiore a novanta giorni;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro
per le pari opportunita', il Ministro per le riforme per il federalismo
ed il Ministro della gioventu';
Acquisito il parere del Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie;
Decreta:
Art. 1
1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso
sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva,
Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi
Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca,
Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo,
Vacanze-lavoro, Volontariato.
Art. 2
1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen e
fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti d'ingresso
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto
1999 n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti e le
condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono
indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 3
1. L'ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso
dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto e'
subordinato all'acquisizione, da parte della rappresentanza
diplomatico-consolare, anche dell'atto di assenso all'espatrio
sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potesta' genitoriale che
non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore
legale. L'assenso all'espatrio viene fornito secondo le norme vigenti
nel paese di residenza del minore.
2. L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea e' subordinato all'esplicita
autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri,
di cui all'art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 4
1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice
comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto di breve
durata e' richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di
prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente
presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie
sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto
richiesto.
2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della
rappresentanza diplomatica o consolare, puo' essere richiesta
l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del
viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente.
Fondamentale rilevanza riveste altresi' il colloquio con il richiedente
il visto. L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti
di lunga durata, limitatamente allo studio. In caso di negativo
riscontro sull'autenticita' e sull'affidabilita' della documentazione
presentata, nonche' sulla veridicita' e sull'attendibilita' delle
dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterra'
dal rilascio del visto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2011.
Il Ministro degli affari esteri Frattini
Il Ministro dell'interno Maroni
Il Ministro della giustizia Alfano
Il Ministro dello sviluppo economico Romani
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi
Il Ministro della salute Fazio
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini
Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Fitto
Il Ministro per il turismo Brambilla
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2011.
Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 15, foglio n. 196.
Allegato A
REQUISITI E CONDIZIONI
1. Visto per "adozione" (V.N.)
Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un
soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso
gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del
provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso
dalla competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione
locale. Il visto e' rilasciato in presenza di specifica autorizzazione
nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore
straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla
Commissione per le Adozioni Internazionali, secondo quanto stabilito
dalla legge 184/1983 (articoli 32 e 39, lettera h), cosi' come
modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo
2001, n. 149. Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una
sentenza di adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il
rilascio del visto per adozione e' subordinato al rilascio del
nullaosta da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.
2. Visto per "affari" (V.S.U.)
Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un
soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per
finalita' economico-commerciali, per contatti o trattative, per
l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni
strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e
di cooperazione industriale. Per l'ottenimento del visto d'ingresso il
cittadino straniero deve esibire sufficiente documentazione atta a
comprovare: a) la propria condizione di operatore
economico-commerciale; b) la finalita' del viaggio per il quale e'
richiesto il visto; c) il possesso di adeguati mezzi economici di
sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal
Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del
testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni; d) la
disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o
dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino dell'U.E. o
straniero regolarmente residente in Italia; e) assicurazione sanitaria,
di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini
ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida. Qualora il
cittadino straniero viaggi per affari invitato in Italia da un'impresa
operante in territorio nazionale, per contatti, trattative economiche o
commerciali, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del
funzionamento di macchinari acquistati o venduti nell'ambito di
contratti commerciali e di cooperazione industriale con imprese
italiane o per il relativo aggiornamento professionale, per la visita
alle strutture dell'impresa italiana, ovvero per la partecipazione a
mostre o fiere di settore in Italia, l'istanza di rilascio del visto
d'ingresso deve essere accompagnata da una "dichiarazione d'invito"
sottoscritta dall'Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si
indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, nonche'
l'attivita' che sara' svolta dallo straniero invitato. Il visto per
affari, in presenza di analoghi requisiti, puo' essere rilasciato anche
alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il
richiedente.
3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un soggiorno
di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero
che abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti medici presso
istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate. I
requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti
dall'art. 36, comma 1 del testo unico n. 286/1998 e successive
modifiche ed integrazioni, e dall'art. 44, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni. In ogni caso, il cittadino straniero che richieda il
visto per cure mediche deve essere in possesso di certificazione
sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana pubblica o
privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria straniera ritenuta
idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, corredata di
traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia sofferta. Il
visto per cure mediche viene altresi' rilasciato, secondo le modalita'
previste dall'art. 44, comma 2 del d.P.R. n. 394/1999 e successive
modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei programmi umanitari di cui
all'art. 36, comma 2 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche
ed integrazioni. Per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei
programmi d'intervento umanitario delle Regioni previsti dall'articolo
32, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il visto viene
rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione
rilasciata dalla competente Autorita' regionale, che certifichi
l'esistenza di apposita delibera per lo stanziamento dei fondi per
programmi assistenziali, che indichino la copertura del singolo
intervento sanitario. Il visto per cure mediche potra' essere
rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero
infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non
inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la
direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.)
Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l'ingresso
in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo
indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di
servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze
diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.
Il visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri componenti lo
stretto nucleo familiare convivente del titolare.
Tutte le richieste di visto devono essere avanzate per le vie
diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto e' sempre
subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dal Cerimoniale
Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto
nucleo familiare una carta d'identita', che esime dalla richiesta di
permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni di
Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni
Consolari del 1963 (ratificate con legge n. 804 del 9 agosto 1967).
Potra' essere concesso il visto diplomatico, in casi particolari, anche
allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa specifica
autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE.
5. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.)
Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno
di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori
tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano partecipare o
siano invitati a partecipare, a carattere professionistico o
dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di
manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni sportive
nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute dal
Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale. Per la
partecipazione a tali gare, di carattere ufficiale o amichevole, ma
esclusivamente nell'ambito di discipline sportive organizzate dalle
Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline associate
riconosciute dal Comitato Olimpico, e' necessaria la comunicazione del
C.O.N.I. che attesti la notorieta' della competizione, confermi
l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e
richieda il rilascio del relativo visto d'ingresso.
Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la rappresentanza
diplomatico-consolare fara' riferimento alle liste ufficiali di
nominativi presentate da Federazioni sportive straniere o da enti
sportivi stranieri riconosciuti, che dovranno riportare l'indicazione
della qualifica di ciascuno dei componenti stessi. Per l'ottenimento
del visto d'ingresso per gara sportiva e' in ogni caso richiesto il
possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive
modifiche ed integrazioni, la disponibilita' di un alloggio
(prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da
cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia), ed
il possesso di un'assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del
Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni
stabilite dalle relative Linee Guida. Per l'ingresso di minori
stranieri, si richiama quanto previsto in proposito dall'articolo 3,
comma 1 del presente Decreto.
6. Visto per "invito" (V.S.U.)
Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di
breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni,
organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di
particolari eventi e manifestazioni di carattere politico, scientifico
o culturale. Qualora le spese di soggiorno non risultino essere a
carico dell'ente invitante, lo straniero dovra' in ogni caso dimostrare
il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive
modifiche ed integrazioni, e la disponibilita' di un alloggio
(prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da
cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia). Il
visto verra' parimenti rilasciato, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 17 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, per l'esercizio del diritto di difesa, allo straniero
destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso rilasciata dal
Questore competente.
7. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o
indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita'
professionale o lavorativa a carattere non subordinato. I. I requisiti
e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 26
e 27 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, e dall'art. 39 e 40 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. In
particolare:
1. per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1
dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni, la dichiarazione ivi richiesta e' resa
dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative
abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia
di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli
ordini professionali. Per le attivita' iscrivibili nel registro delle
imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa
all'astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e
successive modifiche ed integrazioni, riguardante le attivita' ancora
da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per
territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle stesse in tema di
sviluppo economico locale e regolazione del mercato. Per le attivita'
soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e'
resa dai competenti ordini stessi La dichiarazione o l'attestazione
dovra' essere d'importo comunque superiore al triplo della somma pari
alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari
all'assegno sociale. 2. Il visto d'ingresso per lavoro autonomo puo'
essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche da
cittadini stranieri che rivestano - limitatamente in societa' per
azioni, a responsabilita' limitata, o in accomandita per azioni, gia'
in attivita' da almeno tre anni - la carica di presidente, membro del
consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei
conti. In tali casi, non e' richiesta alcuna attestazione circa i
parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del
d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. E' pero'
richiesto il possesso di: 2.a) certificato di iscrizione della societa'
nel registro delle imprese; 2.b) copia di una formale dichiarazione di
responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale
rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del
lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con
il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro
subordinato; 2.c) dichiarazione del rappresentante legale della
societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di
importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. In tutti i casi,
di cui ai precedenti punti 1 e 2, il lavoratore non appartenente
all'Unione Europea deve dimostrare, ai sensi di quanto disposto dal
comma 3 dell'art. 26 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, il possesso di: a) un alloggio idoneo, mediante
l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile,
o mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi
dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai
sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a
disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo; b) un
reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello
minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria. Tale requisito reddituale minimo e' soddisfatto in
presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio
Paese di residenza, di un reddito analogo per l'anno precedente a
quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione
prevista al punto 2.c; c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso,
rilasciato - conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 39
del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni - dalla
Questura territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere
consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della
documentazione sostitutiva sopra indicate. Le dichiarazioni e le
attestazioni - ovvero la documentazione sostitutiva - sopra indicate,
unitamente al nulla osta della Questura, tutte di data non anteriore a
tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione,
alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che
provvedera', ai sensi di quanto previsto dal comma 5, 6 e 7 dell'art.
26 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
del comma 6 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche
ed integrazioni, al rilascio del visto. II. Per lo svolgimento di
prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1
lettere a), b), c) e d) del testo unico n. 286/1998 e successive
modifiche ed integrazioni, il visto e' rilasciato alle condizioni
stabilite dall'art. 40, comma 22 del d.P.R. 394/1999 e successive
modifiche ed integrazioni, ed in presenza dei requisiti di cui ai
precedenti punti a), b) e c). III. Per gli sportivi stranieri che - in
osservanza di quanto previsto dalla legge 23 marzo 1991, n. 91 - sono
chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo
professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della
dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla osta espresso dalla
Questura territorialmente competente, dovra' indicare le generalita'
dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il
recapito della societa' di destinazione. Tali ingressi sono considerati
al di fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui
all'articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche
ed integrazioni, ma compresi nell'ambito delle aliquote d'ingresso di
cui all'articolo 27, comma 5-bis del testo unico 286/1998 e successive
modifiche ed integrazioni. IV. Per quanto concerne il settore dello
spettacolo, il visto d'ingresso per lavoro autonomo - di breve o lunga
durata - e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di
chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di
artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da
note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare
rilevanza. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
sono: IV.a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma
autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio,
dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al
lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai
contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con
qualifiche simili; IV.b) copia di una formale dichiarazione di
responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o
dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del
lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in
virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di
lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o
spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del
Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo; IV.c) nulla
osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura
territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto
previsto in via generale per il lavoro autonomo, dal comma 5 dell'art.
39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni,
dietro esibizione del contratto di lavoro; IV.d) disponibilita' di
un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante
l'esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione
resa dallo straniero ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di
una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme dalla
controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del
richiedente il visto un alloggio idoneo. Per i visti d'ingresso per
lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di
breve durata, rilasciati al di fuori delle quote stabilite dal decreto
di programmazione di cui all'articolo 3, comma 4 del testo unico
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sara' sufficiente
l'esibizione di copia dell'atto contrattuale. In tutti i casi previsti
dai precedenti punti I, II, III e IV, il rilascio del visto per lavoro
autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza
diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio
ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini
dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del
rapporto di lavoro.
8. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato,
allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attivita'
lavorativa a carattere subordinato. I requisiti e le condizioni per
l'ottenimento del visto sono stabiliti dagli articoli 22, 24, 27 e
27bis del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, e dagli articoli 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater,
30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 del d.P.R. n. 394/1999 e successive
modifiche ed integrazioni, fermi restando gli adempimenti richiesti
dagli articoli 49 e 50 del d.P.R. stesso per l'esercizio di attivita'
professionali. Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, lo Sportello
Unico per l'Immigrazione provvedera' a comunicare alla competente
rappresentanza diplomatico-consolare, con modalita' telematiche, il
proprio nulla osta. Per gli stranieri da occupare nel settore dello
spettacolo di cui all'art. 27 comma 1, lett. l), m), n) e o) del testo
unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 40,
comma 13 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni,
il nullaosta - fino all'attivazione dei previsti collegamenti
telematici - e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, D.G. Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento
dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea. Per gli
sportivi di cui all'art. 27 comma 1, lett. p) del testo unico n.
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 40, comma
16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni, il nullaosta - denominato dichiarazione nominativa
d'assenso - e' rilasciato, fino all'attivazione dei previsti
collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale,
esclusivamente in forma cartacea. Il nullaosta per "lavoro subordinato"
rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 22 e 24 del testo unico 286/1998 e successive
modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente
agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del
visto, entro sei mesi dalla data di emissione. Il nullaosta rilasciato
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni deve essere utilizzato, ai fini
del rilascio del visto, entro quattro mesi dalla data di emissione.
Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo
delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di
tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento
del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in
cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il
responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta
l'attivita' lavorativa dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in
tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari. Per i
lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti
bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di
transito, di cui al successivo punto 17 del presente allegato, e gli
stranieri dipendenti da societa' estere, destinati all'imbarco su navi
italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui
all'art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il visto e'
rilasciato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 1 lettera
"h" del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
dall'art. 40, comma 12 del dPR 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni, dietro formale richiesta delle societa' armatrice,
documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto
d'appalto, e certificato d'iscrizione della nave nel Registro
Internazionale. I requisiti e le condizioni per il rilascio del visto
per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera p) del
testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e
dall'art. 40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive
modifiche ed integrazioni, debbono intendersi applicabili agli
stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso
societa' non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge
23 marzo 1981, n. 91. Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il
CONI provvede a trasmettere alla competente rappresentanza
diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d'assenso. In
favore degli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera r-bis) del
testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art.
40, comma 21 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni, e' rilasciato un visto d'ingresso per lavoro subordinato
della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di
soggiorno che - a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio
nazionale del rapporto di lavoro - consenta la proroga o il rinnovo
dello stesso. Per i lavoratori occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici
- o impiegati amministrativi e tecnici - in servizio presso le
rappresentane o gli Enti stessi, di cui all'articolo 40, comma 19 del
d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le richieste di
visto dovranno essere avanzate con nota verbale per le vie
diplomatiche, e la concessione del visto e' sempre subordinata
all'acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari
esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. Ai fini del rilascio
del visto d'ingresso in favore dei docenti di scuole e universita'
straniere operanti in Italia e di cui alla legge 24.05.2002, n. 103, lo
Sportello unico per l'immigrazione provvede a comunicare, con modalita'
telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il
proprio nullaosta.
9. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un
soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo straniero
che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di
pubblica utilita' debba recarsi in territorio italiano. Hanno accesso a
tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative
o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di
Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell'espletamento
delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza
della loro attivita' e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di
pubblica utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e
l'Italia.
Il visto per missione puo' essere rilasciato anche in favore di
giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia. In tal
caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie
diplomatiche, e la concessione del visto e' in ogni caso subordinata
all'acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari
esteri, Servizio Stampa. Analogo visto per missione puo' essere
rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare
convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto.
10. Visto per "motivi familiari" (V.N.)
Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 28 e 29 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di
lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il
congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a
mantenere o a riacquistare l'unita' familiare. I. Se familiare di
cittadino di un Paese dell'Unione Europea o di un Paese aderente
all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero
di un cittadino italiano, il visto in favore del cittadino straniero e'
rilasciato alle condizioni previste dal decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, artt. 2, 5 e 7. Il visto per motivi familiari sara' anche
rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato
dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione -
da parte di cittadini italiani - di un cittadino straniero maggiorenne;
II. Il cittadino straniero, di Paesi comunque diversi da quelli
indicati al precedente punto I, regolarmente soggiornante in Italia,
titolare di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno, ovvero di
visto d'ingresso di durata non inferiore ad un anno, rilasciati per
lavoro subordinato o autonomo, per asilo, per studio, per motivi
religiosi o per motivi familiari puo' richiedere il rilascio del visto
per motivi familiari in favore delle categorie di familiari di cui al
comma 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo unico 286/98 e successive
modifiche e integrazioni. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono stabiliti dall'art. 29, comma 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis
del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e
dall'art. 6 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed
integrazioni. Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino
straniero deve risultare in possesso di nullaosta per "familiare al
seguito" o "ricongiungimento familiare", rilasciato dallo Sportello
Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo, e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli
Uffici Consolari. Il nulla osta deve essere utilizzato, ai fini del
rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di
emissione. Nel caso in cui il possesso dei requisiti e delle condizioni
previste non possano essere documentati in modo certo mediante
certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita'
straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o
comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della
predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari
provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 49 del dPR n. 200/67, sulla base dell'esame del DNA e delle
verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del d.P.R. 394/1999 e successive
modifiche ed integrazioni. Resta onere del richiedente il visto
comprovare l'assenza di altri figli nel Paese di origine o di
provenienza per i genitori a carico di cui all'articolo 29, comma 1,
lettera c) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni.
11. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto
stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono
partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attivita'
ecclesiastica, religiosa o pastorale. I requisiti e le condizioni per
l'ottenimento del viso sono: a) l'effettiva condizione di "religioso",
o di ministro di culto nell'ambito della propria organizzazione di
appartenenza b) documentate garanzie circa il carattere religioso della
manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno in
Italia c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non
siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi
di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero
dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del T.U.
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni d) assicurazione
sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003,
nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.
Nel caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di
fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato
intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti
giuridicamente, il visto verra' rilasciato solo previa verifica da
parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e
della conformita' del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano.
12. Visto di "reingresso" (V.N.)
Il visto di reingresso consente l'ingresso in territorio nazionale, ai
fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo
determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o
permesso di soggiorno la cui validita' risulti scaduta, ovvero titolari
di permesso di soggiorno in corso di validita' ma che si trovino
incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel
territorio italiano. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del
visto sono stabiliti dall'art. 8 del d.P.R. n. 394/1999, e successive
modifiche ed integrazioni. In particolare:
I. ai sensi di quanto previsto dal comma 3, il visto di reingresso e'
concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di
soggiorno risulti: a) scaduto da non oltre 60 giorni - da estendersi
fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del
cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge - e del
quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non e'
previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura; b) scaduto
da oltre 60 giorni - senza limiti di tempo - e del quale sia stato
chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal
territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari. Solo nel caso
il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso e'
rilasciato previo nulla osta della questura.
II. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del dPR n.
394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto di reingresso
e' concesso, previo nulla osta della questura, anche in favore dei
cittadini stranieri privi di documento di soggiorno, perche' smarrito o
sottratto.
III. Il visto di reingresso e' rilasciato anche al cittadino straniero
il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e del
quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla
osta della questura competente.
13. Visto per "residenza elettiva" (V.N.)
Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini
del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e
sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna
attivita' lavorativa. A tal fine, lo straniero dovra' fornire adeguate
e documentate garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da
eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e
regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel
futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo
annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro
dell'interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di
sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel
territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarita' di
cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprieta'
immobiliari, dalla titolarita' di stabili attivita'
economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.
Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni
conviventi ed a carico, potra' essere rilasciato analogo visto, a
condizione che le suddette capacita' finanziarie siano giudicate
adeguate anche per quest'ultimi.
14. Visto per "ricerca" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per ricerca consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di
breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo di
studio superiore che nel Paese in cui e' stato conseguito dia accesso a
programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per lo
svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di un'universita' o di
un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art. 27-ter ,
comma 1 e 2 del testo unico n. 286/98 e successive modifiche ed
integrazioni.
L'attivita' di ricerca cui e' chiamato lo straniero puo' essere svolta,
a seconda dell'apposita convenzione di accoglienza stipulata con
l'universita' o l'istituto di ricerca, nelle forme di lavoro
subordinato, lavoro autonomo, o nell'ambito di una borsa di
addestramento alla ricerca. I requisiti e le condizioni per
l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 27-ter del testo unico
n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del rilascio
del visto d'ingresso di lunga durata, lo Sportello Unico per
l'Immigrazione provvedera' a comunicare per via telematica alla
competente rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nulla osta
per ricerca. Il relativo visto e' rilasciato prioritariamente rispetto
a quello delle altre tipologie. Il nullaosta per "ricerca" rilasciato
dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 27-ter del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici
Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto,
entro sei mesi dalla data di emissione. Il visto d'ingresso per lo
svolgimento in Italia di un'attivita' di ricerca nel campo delle
professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i
requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del
titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui
non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il
responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta
l'attivita' di ricerca dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in
tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
15. Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.)
I. Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un
soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che -
nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui all'articolo 39,
comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui
all'articolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni - intenda seguire corsi universitari. Il visto per studio
e' concesso anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi
requisiti, in favore degli studenti stranieri ammessi a frequentare
corsi universitari presso universita' vaticane, universita' straniere
presenti in territorio nazionale, ovvero universita' private comunque
diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui all'articolo 46,
comma 2 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in
favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla osta da parte del
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese.
II. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39-bis del testo unico
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 44-bis
del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto
per studio, di breve o lunga durata, e' concesso anche in favore di
studenti stranieri: A) maggiori di eta', che intendano seguire corsi
superiori di studio diversi da quelli di cui ai successivi punti C),
D), E) e F), ma coerenti con la precedente formazione della quale si
dimostri l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza; B) maggiori
di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di
istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione
tecnica superiore; C) minori di eta', comunque maggiori di anni 14, che
partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che
abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del
Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i Beni e
le Attivita' Culturali) nonche' nelle ipotesi ed alle condizioni
previste dall'articolo 39-bis lettera c) del testo unico 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni e dall' articolo 44-bis, comma 2
lettera b) del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
D) stranieri chiamati a partecipare ad attivita' previste nel quadro di
programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano,
nell'ambito di quanto previsto dalle leggi nn. 49/1987, 180/1992,
212/1992 e 84/2001; E) stranieri che intendano fare ingresso in Italia
per attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra
le categorie di cui all'art. 27-ter del Tu 286/98 e successive
modifiche ed integrazioni; F) maggiori di eta' che, in possesso dei
requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano
frequentare tirocini formativi di cui all'articolo 39-bis del testo
unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo
40, comma 9 lettera a) e comma 10 del d.P.R. 394/1999 e successive
modifiche ed integrazioni, nell'ambito del contingente annuale
stabilito dal decreto di cui all'articolo 44-bis, comma 6 del citato
decreto. In tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni
provvederanno a rilasciare al cittadino straniero una specifica
autorizzazione; G) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti
previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare
corsi di formazione professionale di cui all'articolo 39-bis del testo
unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo
44-bis, comma 5 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo
stesso articolo. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del
visto sono: a) documentate garanzie circa il corso superiore di studio,
il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo
italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere; b)
adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non
inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la
direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico
provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non
inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore; c) polizza
assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo
straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in
virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese; d)
disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione
di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente
residente in Italia. Il visto d'ingresso per la partecipazione ad
attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione
professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio
di attivita' sanitaria, e' subordinato, oltre al possesso di tutti i
requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del
titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui
non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il
responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta
l'attivita' di studio dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in
tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari. Il visto
per studio e' altresi' rilasciato, per il periodo necessario, allo
straniero che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 47, comma 1
del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
16. Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L.)
Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino straniero
specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 4 del Codice Visti),
di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto,
durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza
entrare nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il
visto. L'obbligo del visto costituisce un'eccezione al diritto generale
di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli
aeroporti. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
sono: a) valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito,
ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione
finale; b) biglietto aereo o prenotazione.
17. Visto per "transito" (V.S.U.)
Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di
attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un
viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed e' concesso a
condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso nello Stato di
destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a
transitare sul territorio delle altre parti contraenti. La concessione
del visto e' sempre subordinata alla sussistenza dei requisiti minimi
richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per
"turismo". Ulteriore requisito e' il possesso da parte dello straniero,
ove necessario, del visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione
finale. Il visto per transito e' altresi' rilasciato ai lavoratori
marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi,
battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel
territorio nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma
della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di
Porto italiana.
18. Visto per "trasporto" (V.S.U.)
Il visto per trasporto consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di
breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi
periodi per lo svolgimento di un'attivita' professionale connessa con
il trasporto di merci o di persone, per via terrestre
(autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli civili, charter
o privati, diversi da quelli di linea il cui status e' regolato dalla
Convenzione di Chicago del 1944). I requisiti e le condizioni previsti
per l'ottenimento del visto sono costituiti dalla documentazione
attestante la condizione professionale del richiedente, e da quella
inerente la dettagliata attivita' da svolgere in occasione del
soggiorno richiesto. In ogni caso, il cittadino straniero deve anche
dimostrare: a) il possesso di adeguati mezzi economici di
sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal
Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del
testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni; b) la
disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o
dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino dell'U.E. o
straniero regolarmente residente in Italia; c) assicurazione sanitaria,
di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini
ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida. Il cittadino
straniero autotrasportatore titolare del visto per trasporto non e'
autorizzato a condurre veicoli immatricolati in Italia o in uno dei
Paesi dell'Unione Europea.
19. Visto per "turismo" (V.S.U.)
Il visto per turismo consente l'ingresso, per un soggiorno di breve
durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al
cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici. I
requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono: a) adeguati
mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito
dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3,
del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni; b)
il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la
disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio; c) la disponibilita' di un
alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita',
prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in
Italia. Questa, che dovra' riportare la disponibilita' del dichiarante
ad offrire un alloggio in territorio nazionale al richiedente il visto,
riveste valore esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso
del requisito della disponibilita' di un alloggio; d) assicurazione
sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003. In
presenza di richiesta di visto avanzata dal cittadino italiano o di un
altro Paese dell'Unione Europea residente in Italia, in favore di
parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti previsti, il visto
per turismo e' rilasciato prescindendo dalla valutazione di cui
all'art. 4 del presente decreto. Il visto per turismo puo' essere
concesso, in presenza dei requisiti sopra descritti e su esplicito
invito di societa' sportive italiane, anche per brevi periodi di
allenamento. Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a
manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara
sportiva, puo' essere concesso il visto per turismo in presenza di un
esplicito invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo,
e dei requisiti sopra descritti. Per l'ingresso di minori stranieri, si
richiama quanto previsto in proposito dall'articolo 3, comma 1 del
presente Decreto. Per i minori di eta' che partecipino a programmi di
accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per
i Minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico n. 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni, sono requisiti necessari: a)
l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potesta' genitoriale
o da parte del tutore; b) l'autorizzazione scritta dello stesso
Comitato.
20. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.)
Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno di
lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato
degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27, comma 1,
lettera r) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, e dell'art. 40, comma 20 del d.P.R. n. 394/1999 e
successive modifiche ed integrazioni. La durata massima del visto e' di
un anno, ferme restando le limitazioni dell'attivita' lavorativa
disposte dall'art. 40, comma 20 del d.P.R. n. 394/1999, cosi' come
modificato dal d.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 e successive modifiche ed
integrazioni.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti
dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei
parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli articoli 2 e 4
della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998
e successive modifiche ed integrazioni.
21. Visto per "volontariato" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per volontariato consente l'ingresso in Italia, ai fini di un
soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non
superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20 ed i 30
anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai
sensi dell'art. 27-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche
ed integrazioni, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra
lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra
quelle indicate nell'art. 27-bis , comma 2 lettera a) del predetto
testo unico. Il visto e' concesso allo straniero titolare di nulla osta
rilasciato e trasmesso telematicamente dallo Sportello unico per
l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo
quanto previsto dal citato art. 27-bis del testo unico 286/1998 e
nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale
emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero
dell'interno e degli affari esteri. Il nullaosta per "volontariato"
rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 27-bis del testo unico 286/1998 e successive
modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente
agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del
visto, entro sei mesi dalla data di emissione. Il visto per
volontariato, in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia
nazionale per i giovani, e' concesso anche ai cittadini stranieri che
debbano prestare la loro attivita' in Italia nell'ambito del Servizio
Volontario Europeo.